di Renato Voltolin

Potrà forse sembrare fuori luogo il riferimento esplicito al famoso romanzo di Carlo Emilio Gadda[1] contenuto nel titolo del presente lavoro; tuttavia molti dei suoi ingredienti sono simili a quelli che entrano nel nostro discorso: la variegata popolazione dei personaggi, una sorta di dilettantismo investigativo (leggi: assenza di metodologia psicologica d’indagine), le interferenze dovute ad inopportuni coinvolgimenti emotivi (il così detto contro-trasfert dell’operatore sociale), la pretesa, costi quel che costi, di fornire dei risultati e, inoltre, l’emergere di aspetti collaterali, ma non per questo meno importanti, che riguardano le responsabilità eluse, il desiderio malcelato di potere, le occasioni di rivalsa di marca infantile e infine l’incertezza e l’indeterminatezza sulle conclusioni della vicenda.

Mi è stato invece difficile, per non dire impossibile,  utilizzare  in questo lavoro il  ricorso all’ironia  che permea il lavoro di  Gadda, data la gravità dei  problemi in gioco.

Il disagio, dovuto allo pseudo-psicologismo imperante nell’ambito giuridico, pur con i suoi aspetti grotteschi, non mi sembra, in effetti, ironizzabile.

Comunque, il termine “pasticciaccio” mi è sembrato  quello che meglio rende l’idea dell’attuale situazione in cui versa la consulenza tecnica d’ufficio.

Inoltre, tale  termine  evoca un’immagine culinaria di pasticcio mal riuscito propinato come di buona qualità; e questo è appunto quanto  accade, troppo di sovente, in ambito peritale.

Quello che più sconcerta e che rende intollerabile la situazione è il fatto che le norme di procedura che regolano l’istituto della consulenza tecnica sono, come vedremo, assolutamente sufficienti, per non dire adeguate, a garantire, sia pure con un opportuno adattamento metodologico – che però non è in contraddizione con le norme di rito – il rispetto dei principi del diritto e delle parti in causa anche in caso di consulenza psicologica.

E allora? Due sono le domande più immediate e cioè: “Tutto ciò a chi giova? E se non dovesse giovare a nessuno perché avviene?”.

Sul piano dell’equa amministrazione della giustizia, la consulenza tecnica psicologica, così com’è, non giova a nessuno:

a) non giova al giudice, per il fatto che il parere tecnico che ottiene è di regola non suffragato, come vedremo, da un’adeguata documentazione del materiale peritale ;

b) non giova agli psicologi giuridici che, continuando ad operare senza il conforto del confronto dialettico con i colleghi, forniscono pareri che si configurano come mere opinioni personali non sottoposte al vaglio delle possibili confutazioni;

c) non giova alla credibilità nel diritto in quanto le lacune dei giudizi di fatto così formulati, fanno perdere alle parti ogni fiducia nella giustizia e nella sagacia del giudice.

Inoltre  si creano tra colleghi problemi di rapporto, di non poco conto, che non giovano alla praticabilità della psicologia giuridica.

Il problema è complesso e riguarda il modo in cui ciascuno vive il proprio ruolo, le identificazioni con l’una e l’altra parte, la tendenza ad infantilizzare la coppia genitoriale, così diffusa negli psicologi  “non analizzati”, la tendenza del CTU di conquistarsi la fiducia del giudice come una sorta di figlio prediletto: tutte questioni che, pur importanti e complesse, esulano però dallo scopo di questo lavoro, centrato soprattutto sui problemi  metodologici e delle condizioni minimali di praticabilità.

E’ comunque opportuno prendere in considerazione alcune ragioni pratiche che contribuiscono all’attuale stato di cose:

a) La psicologia giuridica è ancora una sorta di Cenerentola della psicologia applicata e costituisce spesso, in termini di attività, una sorta di “complemento-arrotondamento” professionale, piuttosto che una “scelta di campo”, per la quale si senta la necessità di un percorso formativo, di un adeguato approfondimento sulla natura del “campo di applicazione” e di un continuo confronto coi colleghi, come esigerebbe la responsabilità che tale attività comporta.

Ho incontrato, ad esempio, dei CTU che erano alla loro prima consulenza tecnica in assoluto; vale a dire che non avevano nemmeno fatto esperienza come consulenti di parte; eppure avevano egualmente assunto il compito di decidere, o meglio di esprimere il loro parere sull’assetto familiare più idoneo alla tutela dei minori, in casi giudiziali estremamente complessi[2] che richiedevano ben altro spessore professionale.

b) Gli incarichi vengono conferiti più in base alla fiducia personale del giudice, piuttosto che facendo riferimento ad un criterio di competenza giuridica, che tenga conto della effettiva esperienza acquisita. Inoltre la scelta del CTU non sempre avviene tra coloro che sono iscritti all’Albo dei consulenti tecnici del giudice e con scarsa rotazione degli incarichi.

Questo fa sì che vi siano professionisti competenti, regolarmente iscritti da anni all’Albo dei consulenti tecnici, e accreditati presso l’Ordine degli psicologi, ai quali continua a non essere conferito alcun incarico, per cui  l’oggetto della  loro attività è esclusivamente costituito dalle consulenze di parte, salvo poi incontrarsi con CTU totalmente sprovveduti.

Ciò accade, pur essendo prevista dal codice un’opera di vigilanza da parte del presidente del Tribunale sull’equa ripartizione degli incarichi,  e la tenuta di un apposito registro (art.23 att. c.p.c.)

Ricordo una consulenza tecnica che fu assegnata, pur essendo di pertinenza psichiatrica, ad un medico legale. Questi, fatta presente l’incongruenza, fu egualmente sollecitato dal giudice ad assumere l’incarico, con il  consiglio di avvalersi di un collaboratore psichiatra. Quindi, di fatto, fu quest’ultimo ad effettuare la consulenza tecnica, pur non avendo avuto alcun conferimento di incarico, e quindi non avendo prestato il giuramento di rito, mentre la relazione  fu poi  firmata e depositata dal CTU. Un vero e proprio illecito civile, fors’anche passibile di essere perseguito a termini di legge.

Un altro incarico, relativo alla ricerca del migliore assetto familiare in regime di separazione, fu assegnato ad uno psichiatra che dichiarò espressamente di non aver esperienza di dinamiche familiari. Egli svolse comunque l’incarico e formulò egualmente il giudizio come esperto di contesti familiari.

c) Lo psicologo giuridico, stante la denunciata mancanza di specifica preparazione professionale e non conoscendo quindi le norme ed i principi del Diritto, tende a confondere il suo ruolo professionale extra giudiziale con quello richiesto dallo spirito dell’istituto giuridico della consulenza tecnica.

La situazione più grave è quando il giudice stesso non richiede al CTU un parere tecnico, ma gli conferisce l’incarico di mediare o di conciliare le parti, stravolgendo la natura e la finalità della consulenza tecnica psicologica.

d) Il giudice è spesso diffidente di fronte alla scientificità della psicologia ed è propenso a valorizzare più i giudizi “di buon senso”, piuttosto che preoccuparsi che il giudizio del suo consulente tecnico regga alla prova del contraddittorio.

Per quanto riguarda la diffidenza nei confronti dei CTP, questa si concretizza nel fatto che alcuni giudici non leggono nemmeno le relazioni di parte o,  se le leggono, lo fanno  solo come “atto dovuto”.

E’ accaduto, a questo proposito, che quello stesso CTU che negò che uno dei peritandi soffrisse di una sindrome paranoica,  dopo alcuni mesi dalla conclusione delle operazioni peritali fu costretto a ricorrere al giudice, per il fatto che aveva iniziato a ricevere dal peritando in questione, presunto normale, una serie interminabile di missive minatorie. Eppure nella mia relazione (evidentemente letta frettolosamente) avevo pur fatto esplicito riferimento a tale sindrome paranoica, rilevandone la gravità.

D’altra parte, a giustificazione del giudice, debbo dire che se le opinioni dei consulenti tecnici  non sono mai suffragate da un’adeguata esposizione dei principi teorici ai quali si informano, né dalle ragioni che hanno determinato le loro conclusioni, né dalla esplicitazione della loro metodologia d’indagine, e se infine  non riportano integralmente quel materiale peritale che, nell’ambito psicologico, è l’unico fondamento legittimo di giudizio, non si può nemmeno pretendere che tale fiducia poggi su fondamenti diversi da quello della presunta neutralità del CTU.

La mancanza di verbalizzazione relativa alle CTU quando esse sono effettuate senza la presenza del giudice, può essere logica per tutti i tipi di consulenza ma, come vedremo, non per la consulenza tecnica psicologica, in quanto priva l’indagine del suo stesso oggetto, che non è precostituito, ma  si forma nel corso della consulenza stessa. E’ come se si pretendesse di dare credito alle conclusioni peritali su di un bilancio, un incidente stradale,  un esame balistico ecc. in assenza dei reperti tecnici sui quali dette conclusioni si fondano.  Lo stesso medico legale non si sentirebbe di formulare una diagnosi senza avvalorarla con i corrispondenti esami di laboratorio.

Insomma, stando così le cose, la consulenza psicologica si risolve in una contrapposizione d’opinioni egualmente non documentate, quella dei CTP e quella del CTU, tra le quali è ovvio attendersi che il giudice scelga quest’ultima in base all’idea di neutralità.

Tutto ciò è solo esemplificativo perché tali e tanti sono i casi anomali, illegittimi e in contraddizione con la sostanza e lo stesso spirito della Legge, da me incontrati in questi anni d’attività come psicologo giuridico,  che potrei fornire un’articolata e nutrita casistica che molti colleghi e avvocati, da me interpellati, si sono offerti, se del caso, di arricchire.

Un’ultima considerazione riguarda appunto gli avvocati di parte: essi sono spaesati, conoscono poco o nulla di psicologia e anch’essi sono portati ad avere scarsa  fiducia nei consulenti tecnici di parte, ritenendo, in molti casi a ragione che, tanto, “il giudice dà sempre ragione al proprio consulente tecnico”. Questo porta gli avvocati a rifiutarsi di sostenere ad oltranza i propri consulenti; essi inoltre temono  di mal disporre il giudice nei loro confronti.

E’ dunque questa la situazione, sia pure  sommariamente delineata, che mi ha indotto a ricorrere a “quer pasticciaccio……” inserito nel titolo del presente lavoro.

Del resto, il CTP  si trova ogni volta di fronte ad un ineludibile bivio: o accettare pedissequamente ogni assurda pretesa dei CTU con il risultato di non poter tutelare adeguatamente il proprio assistito, oppure  pretendere un corretto svolgimento delle operazioni peritali, nel rispetto dei diritti delle parti, ma creando, in tal caso, una atmosfera “irrespirabile” che gli verrà, manco a dirlo, puntualmente imputata.

[1] Carlo Emilio Gadda: “Quer pasticciaccio brutto di via Merulada”

[2] Questo del resto è il motivo principale  che ha portato l’Ordine degli psicologi a subordinare il suo parere positivo (previsto dall’art.14 norme di att.c.p.c.) alla frequenza di un corso biennale di Specializzazione di 350 ore.

 

Tratto da “Quaderno n.8 di Psicologia Giuridica”. Pubblicazione dello Studio di Psicologia Forense e Assistenza Giudiziaria di Milano. AUT. TRIB. MILANO N. 74 DEL 27/1/1999.

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